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Statuto comunale

testo dello statuto comunale

COMUNE DI TARVISIO

 

PROVINCIA DI UDINE

 

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

 

Capo I

 

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

 

Art.1

 

PRINCIPI GENERALI

 

1. Il Comune di TARVISIO è Ente Locale che rappresenta la propria

 

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

 

2. Il Comune di TARVISIO è Ente dotato di autonomia statutaria,

 

organizzativa e finanziaria, ed esercita funzioni proprie, attribuite o

 

delegate.

 

3. Il presente Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e

 

dalla Regione, ne stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione e le

 

forme di collaborazione con altri Comuni e con altri Enti territoriali

 

pubblici.

 

Art.2

 

POPOLAZIONE E TERRITORIO

 

1. Il Comune di TARVISIO, classificato montano ad ogni effetto di legge, e

 

costituito dalla popolazione appartenente alle comunità di CAMPOROSSO,

 

CAVE DEL PREDIL, COCCAU, FUSINE E TARVISIO e dal relativo

 

territorio di pertinenza.

 

2. Il Comune ha sede in Tarvisio, Via Roma, ove si riuniscono gli organi

 

istituzionali . Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone che sono quelli

 

storicamente in uso . Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello

 

stemma.

 

3. Lo stemma del Comune di Tarvisio viene così descritto: Scudo semirotondo

 

spaccato nel 1° d’oro al leone bicaudato di nero, linguato di rosso alla banda

 

d’argento attraversante ; nel 2° d’azzurro e due chiavi decussate d’oro:

 

Timbrato della corona muraria incolore. Per il gonfalone lo stemma sta

 

nel centro di una fascia spaccata d’azzurro e di giallo.

 

Art.3

 

PRINCIPI ISPIRATORI

 

1. Il Comune di TARVISIO aderendo ai principi ispiratori della Comunità Alpe

 

Adria, favorisce la collaborazione con le realtà transfrontaliere della

 

Carinzia e della Slovenia, al fine di creare, nell’interesse dei cittadini, le

 

reali condizioni di una possibile integrazione economica, sociale e culturale

 

di regioni contermini.

 

Capo II

 

FUNZIONI DEL COMUNE

 

Art.4

 

TUTELA DELLA SALUTE

 

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto

 

alla salute ; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare

 

riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del

 

posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera

 

per l’attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con

 

particolare riferimento agli anziani , ai minori , agli inabili ed invalidi.

 

Art.5

 

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

 

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente,

 

attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le

 

cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il

 

patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da

 

parte della collettività, la salvaguardia del patrimonio forestale e tutti i

 

diritti sanciti nel trattato di San Germano.

 

2. In particolare controllerà l’esatta applicazione dei documenti regolatori dei

 

diritti succitati i cui principali si ravvisano nei seguenti:

 

a) Intavolazione esecutiva dei diritti di legnatico (Servitù) sulla Foresta di Federaun,

 

avvenuta il 9.12.1841 (Decreti del Diritto Provinciale per la Carinzia del 4.12.1841

 

nr.10952);

 

b) Patente Imperiale del 3.12.1852 nr.250 (Legge Forestale Imperiale dal 9 al 18);

 

c) Patente Imperiale del 5.7.1853 nr.130 e suo regolamento esecutivo;

 

d) Singoli Atti Regolatori del Diritto di Servitù alle Comunità ed ai Consorzi Vicinali

 

locali (più documenti per ogni C.C.);

 

e) Trattato di Pace di S. Germano approvato con Legge dello Stato del 26.9.1920

 

nr.1322;

 

f) Trattato fra l’Italia ed Austria approvato con legge dello Stato del 20.5.1926

 

nr.1111;

 

g) Accordo del 7.7.1926 tra il R. d’Italia e la Rep. d’Austria;

 

h) Sentenza della Corte d’Appello di Roma del 12.8.1937;

 

i) Sentenza della Corte di Cassazione del 25.4.1939;

 

l) Legge del 3.12.1971 nr.1102 art.10 e 11.

 

Art.6

 

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

 

1. Il Comune di Tarvisio riconosce la presenza sul proprio territorio di

 

minoranze etniche di lingua tedesca e slovena, ne assume la tutela quale

 

principio irrinunciabile di specialità e ne promuove, secondo le modalità

 

fissate nella legge e dal presente Statuto, la diffusione l’uso e lo studio, è

 

altresì riconosciuto nell’ambito comunale l’uso della lingua tedesca, slovena

 

e friulana.

 

2. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di

 

costume e di tradizioni locali.

 

3. Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e

 

giovanile.

 

4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione di enti,

 

organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la

 

creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso

 

agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell’art.7 comma 5 della L.142

 

dell’8.6.1990.

 

Art.7

 

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

 

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro

 

di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture

 

sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

 

2. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di

 

assicurare il diritto all’abitazione, con particolare riguardo al recupero

 

abitativo delle frazioni e borgate.

 

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e

 

secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di

 

attuazione.

 

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai

 

fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con

 

particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

 

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi

 

di pubbliche calamità, valorizzando le associazioni di volontariato esistenti

 

nel territorio.

 

Art.8

 

SVILUPPO ECONOMICO

 

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione

 

razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore

 

funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

 

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a

 

quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce

 

l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei

 

prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

 

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l’ordinata

 

espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

 

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative di cooperazione e di

 

autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

 

Art.9

 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE TERRITORIALE

 

1. In conformità a quanto disposto dall’art.3, commi 5,6,7 ed 8 della Legge

 

8.6.1990 nr.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e

 

gli strumenti della programmazione.

 

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e

 

programmi dello Stato e della Regione, della Provincia e della Comunità

 

Montana Canal del Ferro Valcanale, il Comune provvede ad acquisire, per

 

ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati, delle formazioni sociali,

 

economiche e culturali operanti nel suo territorio.

 

Art.10

 

SERVIZI PUBBLICI

 

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non

 

possono essere esercitati direttamente, può disporre con altri comuni o

 

enti interessati ed avvalendosi anche di attività di volontariato:

 

a) la costituzione di aziende speciali;

 

b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico

 

locale;

 

c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del

 

servizio;

 

d) la concessione a terzi;

 

e) la costituzione di un’apposita istituzione per l’esercizio di servizi sociali, non aventi

 

rilevanza imprenditoriale;

 

f) l’adeguamento alla legge nazionale sulla possibilità di usufruire degli obiettori di

 

coscienza.

 

Capo III

 

ENTI,AZIENDE,ISTITUZIONI DI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

 

Art.11

 

TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITA’

 

1. Il Comune tutela e valorizza il principio di uguaglianza uomo-donna

 

garantendo anche attraverso azioni positive la parità giuridica, sociale ed

 

economica della donna, in modo da eliminare ogni causa limitativa.

 

2. Promuove la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi

 

collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi

 

dipendenti, nei quali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in

 

misura superiore ai due terzi della composizione dell’organo, che viene

 

arrotondato per difetto nel caso in cui il numero dei componenti non sia

 

divisibile per tre. Tale percentuale viene indicata in linea di massima e

 

può essere derogata, nell’impossibilità di raggiungere le proporzioni

 

previste.

 

Art.12

 

ACCORDI DI PROGRAMMA

 

1. Il Comune può concludere appositi accordi per la definizione e

 

l’attuazione di opere, di interventi o di programmi che, per la loro

 

realizzazione, richiedono l’azione integrata e coordinata di Comuni,

 

Comunità Montana, Provincia, Regione, di Amministrazioni Statali e di

 

altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge. Per

 

particolari iniziative da realizzare in zona montana il Comune darà

 

priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri

 

obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della

 

medesima.

 

Art.13

 

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

 

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l’istituzione o la

 

partecipazione del Comune ad enti, associazioni, istituzioni, consorzi,

 

aziende e società, regola le finalità, l’organizzazione ed il finanziamento

 

degli enti. Per le aziende speciali e le istituzioni dovrà essere assicurato

 

che la loro attività si svolge conformemente agli indirizzi fissati e

 

secondo criteri di efficienza, efficacia, ed economicità di gestione.

 

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti,

 

aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune ovvero da esso

 

dipendenti e controllati, di cui al precedente comma, si applicano gli

 

art.32, comma 2, lett.n) e 36, comma 5 della legge 8.6.1990 N.142.

 

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o

 

dell’intero organo esecutivo di un’azienda speciale o istituzione, la relativa

 

motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei

 

consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale

 

designazione di nuovi amministratori od organi.

 

4. I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende o istituzioni di cui al

 

comma 1, debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere

 

comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi

 

compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private,

 

per uffici pubblici ricoperti.

 

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti

 

dalla legge.

 

Art.14

 

ISTITUZIONI

 

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all’art.23 della

 

Legge 8.6.1990 N.142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio

 

Comunale, con le modalità di cui al 2° comma del precedente art.12 del

 

presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a

 

quello del Consiglio Comunale.

 

2. Il presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

 

Egli ha la rappresentanza dell’Istituzione e cura i rapporti dell’Ente con gli

 

organi comunali.

 

3. Il Direttore è nominato dalla Giunta Comunale, che lo sceglie tra i

 

dirigenti dalla qualifica apicale. Il restante personale è tratto

 

dall’organico comunale.

 

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell’Istituzione e le

 

competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che

 

disciplina, altresì, l’organizzazione interna dell’Ente, le modalità con le

 

quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di

 

controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei

 

servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

 

Art.15

 

VIGILANZA E CONTROLLI

 

1. Il Comune esercita i poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai

 

precedenti articoli, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti

 

fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli

 

statuti che ne disciplinano l’attività.

 

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sulla gestione degli enti,

 

istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

 

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale, in merito

 

all’attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e

 

società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune

 

negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura

 

dell’esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione

 

economico-finanziaria dell’ente, società e azienda e degli obiettivi

 

raggiunti.

 

TITOLO II

 

ORGANI DEL COMUNE

 

Art.16

 

ORGANI

 

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il

 

Sindaco.

 

Capo I

 

CONSIGLIO COMUNALE

 

Art.17

 

COSTITUZIONE

 

1. L’elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei

 

consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

 

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso

 

di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa

 

deliberazione.

 

3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la

 

pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli

 

atti urgenti ed improrogabili.

 

4. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco entro

 

10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

 

5. E’ consigliere anziano il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di

 

voti.

 

6. Il Consiglio, procede, come suo primo atto, all’esame della convalida degli

 

eletti.

 

7. Le adunanze di cui al precedente comma sono presiedute dal Sindaco.

 

8. Nel caso in cui durante il quadriennio un seggio rimanga vacante per

 

qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, il sopraindicato seggio è attribuito

 

al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo

 

eletto.

 

Art.18

 

GRUPPI CONSILIARI

 

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento,

 

da uno o più componenti.

 

2. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

 

Art.19

 

COMMISSIONI CONSILIARI

 

1. Ai sensi dell’art.31, 4° comma della L.142/1990, il Consiglio Comunale può

 

avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio

 

proporzionale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al

 

successivo articolo 20, che ne disciplina altresì il funzionamento e le

 

forme di pubblicità dei lavori.

 

2. Le commissioni potranno essere:

 

a) permanenti per l’esame preventivo delle più importanti questioni di competenza del

 

Consiglio Comunale;

 

b) speciali per l’esame di materie di carattere particolare d’indagine conoscitiva,

 

d’inchiesta;

 

c) per le nomine di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale, per il

 

regolamento del C.C. ed altre indicate dal regolamento, di cui all’art.20.

 

Art.20

 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

 

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno

 

due volte l’anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l’altra per

 

deliberare il conto consuntivo.

 

2. Il Consiglio si riunisce inoltre quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

 

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti

 

giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un

 

quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste,

 

nel limite delle competenze previste dal successivo articolo 22.

 

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi

 

previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 21.

 

Alle sedute verrà data adeguata pubblicità.

 

Art.21

 

REGOLAMENTO INTERNO

 

1. Il Consiglio Comunale approva il regolamento del proprio funzionamento con

 

le stesse modalità previste dall’art.4 della L.8.6.1990 N.142.

 

Art.22

 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

 

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

 

2. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali

 

di governo.

 

3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

 

a) gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici

 

e dei servizi;

 

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i

 

programmi di opere pubbliche, i progetti, i bilanci annuali e pluriennali e relative

 

variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e

 

pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere

 

nelle dette materie;

 

c) la disciplina dello stato giuridico del personale, le piante organiche e le relative

 

variazioni;

 

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la

 

modificazione di forme associate;

 

e) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di

 

decentramento e di partecipazione;

 

f) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende

 

speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali,

 

l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

 

g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la

 

fruizione dei beni e dei servizi;

 

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,

 

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

 

i) la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari;

 

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle

 

locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere

 

continuativo;

 

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le

 

concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o

 

che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria

 

amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di

 

altri funzionari;

 

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del

 

Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

 

o) eventuale determinazione del numero e della relativa composizione delle consulte di

 

settore di cui all’art.41.

 

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non

 

possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo

 

quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del

 

Consiglio nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.

 

Capo II

 

GIUNTA COMUNALE

 

Art.23

 

COMPOSIZIONE

 

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero

 

massimo di 6 (sei) Assessori, di cui uno Vicesindaco .

 

2. Possono essere nominati Assessori due cittadini non facenti parte del

 

Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed

 

eleggibilità alla carica di Consigliere stesso. L’Assessore non consigliere

 

comunale partecipa alle sedute consigliari senza diritto di voto, con facoltà

 

di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di sua

 

competenza. Non può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

 

Art.24

 

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

 

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà

 

comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione,

 

unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio

 

discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

 

Art.25

 

ASSESSORE ANZIANO

 

1. L’ordine di anzianità fra gli Assessori viene di norma stabilito dal Sindaco.

 

Qualora ciò non avvenga, l’anzianità è determinata dall’età dei candidati.

 

2. L’Assessore Anziano sostituisce il Sindaco, in mancanza o assenza del Vice

 

Sindaco, quando questi sia assente o impedito.

 

3. Non possono essere eletti assessore anziano e vicesindaco gli assessori non

 

facenti parte del Consiglio.

 

Art.26

 

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

 

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la

 

determinazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.

 

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle

 

sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del

 

Sindaco:

 

a) responsabili dei servizi;

 

b) consiglieri comunali;

 

c) esperti consulenti esterni.

 

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza

 

assoluta dei componenti.

 

4. L’assessore che, senza giustificato motivo non partecipi a 3 sedute

 

consecutive della Giunta Comunale, decade dalla carica. La decadenza è

 

pronunciata dal Sindaco.

 

Art.27

 

COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

 

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera

 

attraverso deliberazioni collegiali.

 

2. La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge

 

al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o

 

dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario;

 

collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio,

 

riferisce annualmente e svolge attività propositive e di impulso nei

 

confronti dello stesso.

 

3. In particolare spettano alla Giunta:

 

a. attribuzioni di governo:

 

1) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;

 

2) proporre eventualmente al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;

 

3) operare scelte nell’ambito di discrezionalità amministrative, con l’indicazione dei

 

fini e l’individuazione delle scale di priorità, ovviamente, con l’osservanza degli indirizzi

 

dati dal Consiglio;

 

4) approvare con appositi atti deliberativi i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei

 

programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i

 

provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non

 

espressamente assegnati alla competenza del Consiglio Comunale o al Sindaco o

 

Segretario per effetto di legge o del presente statuto;

 

5) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati,

 

concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze

 

consiliari;

 

6) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire

 

l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del

 

procedimento, qualora tali attribuzioni non siano riservate al Sindaco;

 

7) nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, se tale adempimento

 

non sia attribuito al Sindaco;

 

8) adottare i provvedimenti di: assunzione, cessazione e su parere dell’apposita

 

commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale,

 

non riservati ad altri organi, secondo le modalità del T.U.3/57 ed il regolamento

 

organico vigente, nonché l’affidamento e la revoca degli incarichi previsti dall’art.36 del

 

presente statuto;

 

9) approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del

 

Consiglio;

 

10) disporre l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza

 

consiliare ex art.32 lett.m) della Legge 142/1990;

 

11) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, ordinario od amministrativo, come attore

 

o convenuto, ad approvare le transazioni;

 

12) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando

 

non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

 

13) adottare in via d’urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio,

 

compresi gli storni di fondi, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 gg. successivi

 

a pena di decadenza .

 

b. attribuzioni organizzative:

 

1) decidere in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi

 

gestionali dell’ente;

 

2) fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli

 

standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato;

 

3) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del

 

controllo economico interno di gestione se deliberata dal Consiglio;

 

4. La Giunta provvede, su proposta del Sindaco, con propria deliberazione da

 

comunicare al Consiglio, ove non sia già previsto negli indirizzi generali di governo,

 

all’organizzazione delle proprie attività per settori omogenei provvedendo nel contempo

 

ad individuare gli assessori ai quali è conferita la cura dei settori medesimi, su delega

 

del Sindaco ove sussista l’esercizio di poteri con rilevanza esterna.

 

Capo III

 

SINDACO

 

Art.28

 

CARATTERISTICHE

 

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

 

2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta nonché il

 

Consiglio Comunale, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici

 

e all’esecuzione degli atti.

 

3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al

 

Prefetto secondo la formula prevista dall’art.11 del testo unico delle

 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957

 

N.3.

 

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica,

 

da portarsi a tracolla della spalla destra.

 

Art.29

 

COMPETENZE QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

 

1. Il Sindaco:

 

a) ha la rappresentanza generale dell’ente e può stare in giudizio nei procedimenti

 

giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto con l’autorizzazione della

 

Giunta (vedi art.26 –Giunta);

 

b) nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al

 

Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli

 

indirizzi generali di governo;

 

c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico amministrativa del

 

Comune;

 

d) coordina e stimola l’attività dei singoli assessori;

 

e) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei

 

singoli assessori per sottoporli all’esame della Giunta;

 

f) concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni

 

pubbliche che interessano l’ente e che questi ultimi intendono rilasciare;

 

g) emette provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza, espropri, ecc. che la

 

legge assegna specificatamente alla sua competenza;

 

h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i

 

soggetti pubblici previsti dalla legge;

 

i) fa pervenire all’ufficio del segretario comunale le proprie dimissioni perché il

 

Consiglio Comunale prenda atto, contestualmente, della decadenza della Giunta

 

Comunale (art.34/8 e 37/7°c. della Legge N.142/1990);

 

l) convoca i comizi per i referendum consultivi;

 

m) adotta ordinanze ordinarie ;

 

n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,

 

istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano la loro attività

 

secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi

 

espressi dalla Giunta;

 

o) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;

 

p) impartisce direttive al segretario comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di

 

vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

 

q) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati, dal regolamento,

 

alle attribuzioni della Giunta, del segretario comunale;

 

r) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;

 

s) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o

 

gestionale che lo statuto esplicitamente non abbia attribuito al segretario;

 

t) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione

 

e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

 

u) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di

 

collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai

 

regolamenti comunali.

 

Art.30

 

COMPETENZE QUALE ORGANO DI VIGILANZA

 

1. Il Sindaco:

 

a) promuove, tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative

 

sull’intera attività del Comune;

 

b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

 

c) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende

 

speciali, le istituzioni e le società per azioni, costituite o partecipate dal Comune,

 

tramite i rappresentanti legali delle stesse;

 

d) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento

 

delle loro funzioni nei confronti dell’istituzione (art.23/7°c. della Legge

 

N.142/1990).

 

Art.31

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

 

1. Il Sindaco :

 

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione

 

del Consiglio Comunale e lo presiede,

 

b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina

 

regolamentare;

 

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze Consiliari e negli organismi pubblici di

 

partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

 

d) dispone la convocazione della Giunta per l’esame delle proposte iscritte da ciascun

 

assessore;

 

e) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un assessore

 

che assume la qualifica di vicesindaco;

 

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

 

Art.32

 

COMPETENZE PER I SERVIZI STATALI

 

1. Il Sindaco:

 

a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la

 

qualifica ufficiale di P.S.;

 

b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale

 

previsti dall’art.38/1°c. della Legge N.142/1990;

 

c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la

 

sicurezza e l’ordine pubblico;

 

d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall’art.38/2°c. della Legge

 

N.142/1990 ed assume le iniziative conseguenti;

 

e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale (sentita la giunta).

 

Art.33

 

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, REVOCA E SOSTITUZIONE

 

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non

 

comporta le dimissioni dello stesso.

 

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di

 

approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla

 

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

 

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due

 

quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di

 

dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

 

4. Alla sostituzione dei singoli componenti la Giunta, dimissionari o cessati

 

dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco con proprio atto da

 

comunicarsi nella prima seduta del Consiglio Comunale.

 

5. Il Sindaco potrà procedere alla revoca ed alla sostituzione dei propri

 

rappresentanti presso aziende speciali ed istituzionali, secondo gli indirizzi

 

stabiliti dal Consiglio Comunale di cui alla lettera n) dell’art.22.

 

TITOLO III

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

 

Art.34

 

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

 

1. Per conseguire i fini dell’efficienza e dell’efficacia nell’azione

 

amministrativa, l’ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato

 

con apposito regolamento, in relazione al processo di decentramento

 

istituzionale conseguente il nuovo ordinamento delle autonomie, secondo i

 

seguenti criteri informatori per l’organizzazione del lavoro:

 

a) il superamento dell’attuale organizzazione settoriale verticalizzata e la introduzione

 

di moduli organizzativi di tipo orizzontale, idonei ad essere adeguati ed integrati

 

con procedure snelle in base agli obiettivi dell’azione amministrativa, attraverso il

 

metodo della programmazione e l’attività per progetti;

 

b) la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell’ente, finalizzata a

 

garantire l’efficacia dell’intervento dell’ente stesso nell’ambito di una o più materie

 

appartenenti ad un’area omogenea, viene individuata nel settore. Questo può

 

articolarsi in servizi ed in unità operative;

 

c) l’applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai

 

dipendenti responsabili di servizio di partecipare alla definizione dei metodi di

 

lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica

 

della rispondenza dei risultati agli obiettivi. La valorizzazione del lavoro collegiale

 

attuando il metodo di lavoro di gruppo, costituendo gruppi di lavoro, organizzando

 

conferenze di servizio;

 

d) la costituzione di un ufficio organizzazione e metodi, per l’analisi organizzativa e del

 

rapporto costi/benefici:

 

1. per migliorare sia l’utilizzazione del personale (in base ai carichi di lavoro)

 

superando l’attuale rigidità dell’organico e consentendo la necessaria mobilità

 

interna, sia la distribuzione delle risorse;

 

2. per individuare criteri di valutazione della produttività e la distribuzione dei relativi

 

incentivi;

 

3. per razionalizzare e semplificare le procedure, migliorando ed adeguando le

 

tecniche di lavoro, in ottemperanza alla Legge 7.8.1990 N.241 sull’azione

 

amministrativa;

 

4. per l’introduzione nell’organizzazione del lavoro dei sistemi e tecnologie avanzate

 

che consentano, sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure

 

e la disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

 

5. la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri

 

decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al

 

raggiungimento degli obiettivi dell’azione amministrativa;

 

6. l’accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di

 

aggiornamento.

 

Art.35

 

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE DIPENDENTE

 

1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al precedente articolo con

 

apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi

 

dell’art.32-2° comma –lett.c)-della Legge 8.6.1990 N.142, si disciplinerà:

 

a) la dotazione organica del personale, l’organizzazione degli uffici e dei servizi (ruolo

 

e tabelle organiche del personale);

 

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico, di estinzione del

 

rapporto di pubblico impiego ed il trattamento economico del personale, nel rispetto

 

della normativa derivante dagli accordi collettivi nazionali di cui alla Legge quadro

 

N.93/83 e 8°c.art.51 della L.142/90;

 

c) le garanzie del personale in ordine all’esercizio della libertà e dei diritti

 

fondamentali, recependo quanto previsto dalla Legge e dall’accordo collettivo

 

nazionale;

 

d) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, nonché le modalità di

 

funzionamento della relativa Commissione di disciplina, recependo le fonti normative

 

di cui al 9°c. dell’art.51 della L.142/90.

 

Art.36

 

SEGRETARIO COMUNALE

 

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale

 

sono stabiliti dalla legge .

 

2. Il Segretario Comunale nel rispetto degli atti in indirizzo degli organi

 

elettivi e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente:

 

a) coordina l’attività dei funzionari responsabili dei servizi, dirimendo eventuali

 

conflitti di attribuzioni e di competenza, esamina collegialmente i problemi

 

organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;

 

b) vigila affinchè gli uffici regolarmente adempiano all’istruttoria delle deliberazioni,

 

istruttoria della quale è responsabile; svolge attività di stimolo e controllo sulla

 

predisposizione degli atti esecutivi delle deliberazioni stesse;

 

c) in conformità a quanto previsto dalla L.241/1990 per ciascun tipo di procedimento

 

propone alla Giunta Comunale l’individuazione del settore responsabile

 

dell’istruttoria e di ogni altro adempimento e procedimento in esecuzione della

 

avvenuta individuazione; indica e assegna all’interno di ciascun settore la

 

responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento con esclusione di atti

 

aventi rilevanza esterna;

 

d) esercita l’attività di presidente delle commissioni di gara per appalti, alienazioni,

 

locazioni, somministrazioni assumendo la responsabilità in ordine alle procedure

 

operative;

 

e) esercita l’attività di Presidente delle commissioni concorso per l’assunzione di

 

personale, assumendo la responsabilità in ordine alle procedure relative;

 

f) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta esprimendo su ogni proposta di

 

deliberazione il proprio parere in ordine alla legittimità che dovrà essere inserito

 

mediante citazione nel testo della deliberazione stessa;

 

g) cura l’attività di redazione dei verbali della Giunta e del Consiglio sottoscrivendo gli

 

stessi insieme al Sindaco. In caso di temporanea imprevedibile assenza e qualora

 

parte interessata il Segretario non possa partecipare all’atto, la redazione dei

 

verbali e la sottoscrizione degli stessi è garantita da un Assessore o da un

 

Consigliere designato dal Presidente.

 

Art.37

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 

1. E’ istituita la figura del Vice Segretario comunale.

 

2. Il Vice Segretario comunale svolge funzioni vicarie del Segretario

 

comunale, lo coadiuva fattivamente e lo sostituisce nei casi di vacanza,

 

assenza od impedimento.

 

3. Le funzioni di Vice Segretario comunale sono attribuite dal Sindaco ad una

 

figura professionale in possesso dei requisiti per essere nominato

 

Segretario comunale.

 

Art.38

 

RESPONSABILI DI SERVIZIO

 

1. Viene definito responsabile di servizio il dipendente che sia a capo di una

 

unità operativa autonoma.

 

2. Al responsabile di servizio interessato deve essere richiesto il parere in

 

ordine alla sola regolarità tecnica e/o contabile su ogni proposta di

 

deliberazione.

 

3. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie

 

competenze e all’ambito di autonomia allo stesso assegnato.

 

Art.39

 

FORMA E TERMINI PER L’ESPRESSIONE DEI PARERI

 

1. I pareri dei Responsabili di Servizio di cui al precedente articolo 38

 

dovranno essere richiesti di norma almeno cinque giorni prima della seduta

 

dell’Organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della

 

Giunta o del Consiglio Comunale; essi dovranno essere espressi per iscritto

 

e raccolti dal Segretario Comunale che cura l’istruttoria delle

 

deliberazioni.

 

2. Per provvedimenti particolarmente complessi i Responsabili di Servizio

 

potranno chiedere una proroga per esprimere il loro parere, per una sola

 

volta e per un periodo massimo di dieci giorni; tale ulteriore proroga potrà

 

essere richiesta anche dal Segretario Comunale.

 

3. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente eseguibili) il

 

parere dovrà essere reso entro ventiquattr’ore dalla richiesta.

 

Art.40

 

COLLABORAZIONE ESTERNA

 

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto

 

contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a

 

termine.

 

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di

 

collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilire:

 

a) la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma;

 

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

 

c) la natura privatistica del rapporto;

 

d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati

 

motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

 

TITOLO IV

 

CAPO I

 

PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

Art. 41

 

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

 

1. Il Comune riconosce, promuove, sostiene e valorizza gli organismi a base

 

associativa che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di

 

promozione sociale e civile, di salvaguardia dell’ambiente naturale e del

 

patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero

 

attraverso:

 

a) la messa a disposizione e l’organizzazione di idonee strutture logistiche esistenti;

 

b) la eventuale previsione di un adeguato capitolo di spesa nel bilancio;

 

c) l’istituzione di consulte di settore.

 

2. Il Consiglio Comunale, a norma della lettera "f" dell’art.32, secondo comma,

 

Legge 142/90, sentite le Consulte di settore, determina i criteri e le

 

modalità per l’affidamento dei servizi pubblici di base ad associazioni o ad

 

organizzazioni del volontariato, in modo da assicurarne una gestione

 

efficace, trasparente e con la diretta partecipazione degli utenti.

 

3. L’attività delle Consulte di settore e le norme generali di funzionamento

 

saranno stabiliti da successivo regolamento.

 

4. E’ assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi

 

riferimento locale, l’accesso alle strutture dell’Ente, per finalità di

 

interesse pubblico.

 

Art.42

 

ISTANZE,PETIZIONI,PROPOSTE

 

1. I cittadini singoli e associati possono rivolgere all’Amministrazione

 

Comunale istanze dirette a promuovere interventi per la migliore tutela

 

degli interessi collettivi.

 

2. Le petizioni e le proposte di iniziativa popolare si esercitano con la

 

presentazione delle medesime da parte di almeno il 20% degli elettori di

 

ogni comunità o di almeno 300 elettori del Comune.

 

3. A tali istanze, petizioni, proposte è data risposta scritta entro il termine

 

di 60 giorni dalla data di acquisizione degli atti, dal Sindaco, dalla Giunta o

 

dal Consiglio Comunale, a seconda delle rispettive competenze, dopo aver

 

ascoltato in apposita audizione i rappresentanti dei firmatari.

 

4. La materia verrà disciplinata da apposito regolamento.

 

Art.43

 

DIRITTO DI ACCESSO

 

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli

 

atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le

 

modalità stabilite dal regolamento.

 

2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio

 

degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento

 

dei costi, diritti e delle imposte di legge.

 

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e

 

delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal

 

regolamento.

 

Art.44

 

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla

 

legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari

 

esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento

 

amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è

 

destinato a produrre i suoi effetti e di quelli che devono intervenirvi.

 

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono

 

disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III-articolo7 e seguenti della

 

Legge N.241/1990.

 

Art.45

 

REFERENDUM CONSULTIVO

 

1. E’ ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del

 

Comune ove lo richiedano i 2/3 dei consiglieri assegnati ovvero il 20% degli

 

elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre

 

dell’anno precedente la richiesta.

 

2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:

 

a) tributi;

 

b) tariffe;

 

c) contribuzioni;

 

d) bilancio.

 

3. Le modalità e le procedure verranno previste con opportuno regolamento.

 

Art.46

 

DIFENSORE CIVICO

 

1. A garanzia della imparzialità e del buon andamento amministrativo,

 

l’Amministrazione intende attivarsi per istituire presso la Comunità

 

Montana l’ufficio del Difensore Civico, su designazione dei Consiglieri

 

Comunali. La norma si intende di attività politica e programmatica.

 

TITOLO V

 

ORDINAMENTO FINANZIARIO

 

Art.47

 

FINANZA LOCALE

 

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell’ambito

 

della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

 

2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte,

 

tasse e tariffe .

 

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le

 

entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo

 

della comunità ed integrano la contribuzione statale per l’erogazione dei

 

servizi pubblici indispensabili.

 

4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico

 

degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre

 

maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.

 

5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione

 

gratuita o di "prezzo politico" dei servizi di competenza del Comune,

 

devono garantire risorse finanziarie compensative, ai sensi dell’8°c.

 

dell’art.54 della L.142/90.

 

Art.48

 

CONTABILITA’ E BILANCIO

 

1. Il Consiglio Comunale delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di

 

previsione per l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità,

 

integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario.

 

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da

 

un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il Bilancio e i

 

suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la

 

lettura per programmi, servizi ed interventi.

 

3. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli

 

atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del

 

responsabile dell’ufficio ragioneria (ufficio finanziario).

 

4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e

 

dimostrante nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del

 

patrimonio.

 

5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno

 

dell’anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della

 

Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all’efficacia dell’azione

 

amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi

 

e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai

 

capigruppo consiliari e ai revisori dei conti almeno 20 gg. prima della

 

discussione in Consiglio Comunale.

 

6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto

 

dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria Comunale tre

 

giorni prima della seduta consiliare.

 

Art.49

 

ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

 

1. L’ordinamento contabile, l’amministrazione del patrimonio e la disciplina dei

 

contratti saranno normati da apposito regolamento.

 

Art.50

 

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

 

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio

 

dei revisori composto da tre membri.

 

2. Per i requisiti dei componenti, la composizione e la durata in carica al

 

suddetto collegio si fa riferimento all’art.57 della Legge 8.6.1990 N.142,

 

nonché all’art.6/quinquies del D.L.12.1.91 N.6 conv. in L.15.3.91 N.80:

 

3. Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto, rispettivamente, il maggior

 

numero di voti, purchè non inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati.

 

In caso di parità sarà eletto il più anziano.

 

4. Non possono essere eletti revisori dei conti parenti od affini entro il

 

quarto grado a componenti della Giunta Comunale.

 

5. I componenti non sono revocabili, salvo inadempienza nel mandato e sono

 

rieleggibili per una sola volta.

 

6. I revisori hanno personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del

 

Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del

 

Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; i suddetti diritti non sono

 

delegabili.

 

7. La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di

 

previsione, il rendiconto, le variazioni di bilancio; comunque l’eventuale

 

assenza, qualora l’avviso di convocazione sia stato recapitato con almeno

 

tre giorni di anticipo, non impedirà all’Organo di deliberare.

 

8. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione

 

di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento

 

di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della

 

gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della

 

gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta

 

di deliberazione del Conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai

 

Capigruppo con l’avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.

 

9. Il Collegio, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai

 

costi degli uffici e servizi, secondo le norme del regolamento di contabilità,

 

al fine di attivare controlli interni di gestione.

 

10. Tale rilevazione contabile dei costi prevede:

 

a) sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili ai singoli uffici (settori unità

 

operative);

 

b) elaborazione di indici di produttività;

 

11. La relazione di cui all’8° comma è corredata da una parte economica che

 

esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,

 

produttività ed economicità della gestione.

 

12. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro

 

doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità

 

nella gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio

 

Comunale.

 

TITOLO VI

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art.51

 

REGOLAMENTI COMUNALI

 

1. Sino all’adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in

 

vigore, nelle parti non contrastanti col presente Statuto, i seguenti

 

regolamenti comunali:

 

a) Regolamento per le sedute del Consiglio Comunale;

 

b) Regolamento per l’esercizio del diritto dei cittadini a prendere visione dei

 

provvedimenti comunali;

 

c) Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle Commissioni permanenti del

 

Consiglio Comunale;

 

d) Regolamento norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed

 

autentificazione delle firme;

 

e) Regolamento igienico edilizio;

 

f) Piano Regolatore Comunale Generale del Comune di Tarvisio;

 

g) Regolamento di fognatura;

 

h) Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile;

 

i) Regolamento comunale di igiene urbana per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

 

(DPR915/82);

 

l) Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

 

(DPR915/82);

 

m) Regolamento comunale per il servizio delle affissioni e delle pubblicità ;

 

n) Regolamento per la distribuzione del Gas Metano;

 

o) Regolamento Organico per i dipendenti comunali;

 

p) Regolamento modalità concorsi e criteri di valutazione delle prove e dei titoli-norme

 

d’accesso;

 

q) Regolamento di servizio dei componenti il Corpo Vigili Urbani;

 

r) Regolamento per la somministrazione di vestiario al personale salariato;

 

s) Regolamento per il servizio di economato;

 

t) Regolamento di polizia mortuaria;

 

u) Regolamento per l’applicazione della T.O.S.A.P.;

 

v) Regolamento occupazione sottosuolo pubblico delle strade e delle piazze comunali

 

con cavi, tubazioni etc.;

 

z) Regolamento per le licenze e concessioni sulle strade comunali;

 

aa)Regolamento per la concessione delle aree alle ditte dello spettacolo viaggiante;

 

bb)Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio;

 

cc)Regolamento per il servizio pubblico di autoveicoli da piazza per trasporto di

 

persone;

 

dd)Piano della rete distributiva del commercio e dei pubblici esercizi;

 

ee)Regolamento per la disciplina del Commercio ambulante su aree pubbliche;

 

ff) Regolamento per l’uso del campo Polisportivo Città di Tarvisio;

 

gg)Regolamento di agibilità del Campo giochi di Cave del Predil;

 

hh)Regolamento per l’uso del Campo sportivo Frazione di Cave del Predil;

 

ii) Regolamento uso parchi giochi per bambini;

 

ll) Regolamento per l’uso delle palestre delle scuole medie ed elementari di proprietà

 

comunale;

 

mm)Regolamento tipo di condominio per edifici di proprietà comunale;

 

nn)Regolamento per assegnazione alloggi;

 

oo)Statuto del Centro Comunale Anziani di Tarvisio;

 

pp)Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio;

 

qq)Regolamento per il funzionamento del Centro Culturale.

 

Art.52

 

MODIFICHE ALLO STATUTO

 

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere

 

deliberate secondo le modalità di cui al terzo comma dell’art.4 della L.

 

8.6.1990 N.142.

 

2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia

 

trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.

 

3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se

 

non è contestuale all’adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal

 

giorno di entrata in vigore dello stesso.

 

Art.53

 

ABROGAZIONE DI NORME CONTRASTANTI

 

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o

 

deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio Comunale

 

antecedentemente all’adozione del presente Statuto che risultassero in

 

parte contrastanti con esso si intenderanno abrogati nelle parti

 

contrastanti.

 

Art.54

 

ENTRATA IN VIGORE

 

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del

 

competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

 

Regione e affisso all’albo comunale per trenta giorni consecutivi.

 

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute

 

pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per

 

essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

 

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua

 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

4. Il Segretario del Comune appone in calce all’originale dello Statuto la

 

dichiarazione dell’entrata in vigore.

 

5. Allo Statuto verrà data adeguata pubblicità.

 

Il presente STATUTO COMUNALE

 

è stato approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

 

n.70 del 11.6.1991 – ravvisata legittima il 27.11.1991 al n.65537 di prot.

 

n.72 del 13.6.1991 – ravvisata legittima il 27.11.1991 al n.65538 di prot.

 

n.118 del 30.10.91 – ravvisata legittima il 27.11.1991 al n.87458 di prot.

 

è stato adeguato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

 

n.42 del 29.04.1994

 

n.52 del 05.05.1994

 

n.55 del 27.05.1994 – ravvisata legittima il 05.07.1994 al n.12199 di prot.

 

n.105 del 23.12.1998

 

n. 13 del 17.03.1999 – ravvisata legittima il 19.04.1999 al nr. 25773 di prot.

 

n. 12 del 13.02.2001 – ravvisata legittima il 05.03.2001 al nr.21555 di prot.-Reg.838

 

- è stato ripubblicato all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 12.03.2001 al

 

11.04.2001 come da referto di ripubblicazione in calce ai suddetti atti

 

- è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 04.04.2001 pag.

 

3950.

 

Premesso quanto sopra

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

NE DICHIARA L’ENTRATA IN VIGORE

ILSEGRETARIO GENERALE

 

(dr. Federico Varutti)

 

Il suddetto statuto è stato inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella

 

raccolta ufficiale degli statuti con nota del 15.05.2001 prot. nr.7489.

SOMMARIO

TITOLO I – Principi generali ed elementi costitutivi del Comune.

 

Capo I - Caratteristiche del Comune

 

Articolo 1 – Principi Generali

 

Articolo 2 – Popolazione e territorio

 

Articolo 3 – Principi Ispiratori

 

Capo II – Funzioni del Comune

 

Articolo 4 – Tutela della salute

 

Articolo 5 – Tutela del patrimonio naturale

 

storico e artistico

 

Articolo 6 – Promozione dei beni culturali,

 

dello sport e del tempo libero

 

Articolo 7 - Assetto e utilizzazione del

 

territorio

 

Articolo 8 – Sviluppo economico

 

Articolo 9 – Programmazione economicosociale

 

e territoriale

 

Articolo 10 – Servizi pubblici

 

Capo III – Enti, Aziende, Istituzioni di società a

 

partecipazione comunale

 

Articolo 11 – Tutela delle pari opportunità

 

Articolo 12 – Accordi di programma

 

Articolo 13 - Costituzione e

 

partecipazione

 

Articolo 14 – Istituzioni

 

Articolo 15 – Vigilanza e controlli

 

TITOLO II – Organi del Comune

 

Articolo 16 – Organi

 

Capo I – Consiglio Comunale

 

Articolo 17 – Costituzione

 

Articolo 18 – Gruppi Consiliari

 

Articolo 19 – Commissioni Consiliari

 

Articolo 20 – Convocazione del Consiglio

 

Articolo 21 – Regolamento interno

 

Articolo 22 – Competenze del Consiglio

 

Capo II – Giunta Comunale

 

Articolo 23 – Composizione

 

Articolo 24 – Nomina della Giunta Comunale

 

Articolo 25 – Assessore Anziano

 

Articolo 26 – Convocazione e

 

funzionamento della Giunta

 

Articolo 27 – Competenza della Giunta

 

Comunale

 

Capo III – Sindaco

 

Articolo 28 – Caratteristiche

 

Articolo 29 – Competenze quale organo di

 

amministrazione

 

Articolo 30 – Competenze quale organo di

 

vigilanza

 

Articolo 31 – Competenze organizzative

 

Articolo 32 – Competenze per i servizi

 

statali

 

Articolo 33 – Mozione di sfiducia

 

costruttiva, revoca e sostituzione

 

TITOLO III – Organizzazione degli uffici e del personale

 

Articolo 34 – Principi e criteri direttivi

 

Articolo 35 – Disciplina dello Status del

 

personale dipendente

 

Articolo 36 – Segretario Comunale

 

Articolo 37 – Il Vice Segretario Comunale

 

Articolo 38 – Responsabili di servizio

 

Articolo 39 – Forma e termini per

 

l’espressione dei pareri

 

Articolo 40 – Collaborazione esterna

 

TITOLO IV – Capo I – Partecipazione popolare

 

Articolo 41 – Libere forme associative

 

Articolo 42 – Istanze, petizioni, proposte,

 

interrogazioni

 

Articolo 43 – Diritto di accesso

 

Articolo 44 – Partecipazione al

 

procedimento amministrativo

 

Articolo 45 – Referendum consultivo

 

Articolo 46 – Difensore civico

 

TITOLO V – Ordinamento finanziario

 

Articolo 47 – Finanza locale

 

Articolo 48 – Contabilità e bilancio

 

Articolo 49 – Ordinamento contabile e

 

disciplina dei contratti

 

Articolo 50 – Revisione economicofinanziaria

 

TITOLO VI – Norme transitorie e finali

 

Articolo 51 – Regolamenti comunali

 

Articolo 52 – Modifiche allo Statuto

 

Articolo 53 – Abrogazione di norme

 

contrastanti

 

Articolo 54 – Entrata in vigore

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