Statuto comunale
testo dello statuto comunale
COMUNE DI TARVISIO
PROVINCIA DI UDINE
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE
Capo I
CARATTERISTICHE DEL COMUNE
Art.1
PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune di TARVISIO è Ente Locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di TARVISIO è Ente dotato di autonomia statutaria,
organizzativa e finanziaria, ed esercita funzioni proprie, attribuite o
delegate.
3. Il presente Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e
dalla Regione, ne stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione e le
forme di collaborazione con altri Comuni e con altri Enti territoriali
pubblici.
Art.2
POPOLAZIONE E TERRITORIO
1. Il Comune di TARVISIO, classificato montano ad ogni effetto di legge, e
costituito dalla popolazione appartenente alle comunità di CAMPOROSSO,
CAVE DEL PREDIL, COCCAU, FUSINE E TARVISIO e dal relativo
territorio di pertinenza.
2. Il Comune ha sede in Tarvisio, Via Roma, ove si riuniscono gli organi
istituzionali . Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone che sono quelli
storicamente in uso . Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello
stemma.
3. Lo stemma del Comune di Tarvisio viene così descritto: Scudo semirotondo
spaccato nel 1° d’oro al leone bicaudato di nero, linguato di rosso alla banda
d’argento attraversante ; nel 2° d’azzurro e due chiavi decussate d’oro:
Timbrato della corona muraria incolore. Per il gonfalone lo stemma sta
nel centro di una fascia spaccata d’azzurro e di giallo.
Art.3
PRINCIPI ISPIRATORI
1. Il Comune di TARVISIO aderendo ai principi ispiratori della Comunità Alpe
Adria, favorisce la collaborazione con le realtà transfrontaliere della
Carinzia e della Slovenia, al fine di creare, nell’interesse dei cittadini, le
reali condizioni di una possibile integrazione economica, sociale e culturale
di regioni contermini.
Capo II
FUNZIONI DEL COMUNE
Art.4
TUTELA DELLA SALUTE
1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto
alla salute ; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare
riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del
posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera
per l’attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con
particolare riferimento agli anziani , ai minori , agli inabili ed invalidi.
Art.5
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO
1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente,
attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le
cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il
patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da
parte della collettività, la salvaguardia del patrimonio forestale e tutti i
diritti sanciti nel trattato di San Germano.
2. In particolare controllerà l’esatta applicazione dei documenti regolatori dei
diritti succitati i cui principali si ravvisano nei seguenti:
a) Intavolazione esecutiva dei diritti di legnatico (Servitù) sulla Foresta di Federaun,
avvenuta il 9.12.1841 (Decreti del Diritto Provinciale per la Carinzia del 4.12.1841
nr.10952);
b) Patente Imperiale del 3.12.1852 nr.250 (Legge Forestale Imperiale dal 9 al 18);
c) Patente Imperiale del 5.7.1853 nr.130 e suo regolamento esecutivo;
d) Singoli Atti Regolatori del Diritto di Servitù alle Comunità ed ai Consorzi Vicinali
locali (più documenti per ogni C.C.);
e) Trattato di Pace di S. Germano approvato con Legge dello Stato del 26.9.1920
nr.1322;
f) Trattato fra l’Italia ed Austria approvato con legge dello Stato del 20.5.1926
nr.1111;
g) Accordo del 7.7.1926 tra il R. d’Italia e la Rep. d’Austria;
h) Sentenza della Corte d’Appello di Roma del 12.8.1937;
i) Sentenza della Corte di Cassazione del 25.4.1939;
l) Legge del 3.12.1971 nr.1102 art.10 e 11.
Art.6
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
1. Il Comune di Tarvisio riconosce la presenza sul proprio territorio di
minoranze etniche di lingua tedesca e slovena, ne assume la tutela quale
principio irrinunciabile di specialità e ne promuove, secondo le modalità
fissate nella legge e dal presente Statuto, la diffusione l’uso e lo studio, è
altresì riconosciuto nell’ambito comunale l’uso della lingua tedesca, slovena
e friulana.
2. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di
costume e di tradizioni locali.
3. Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e
giovanile.
4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione di enti,
organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la
creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso
agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell’art.7 comma 5 della L.142
dell’8.6.1990.
Art.7
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro
di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture
sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di
assicurare il diritto all’abitazione, con particolare riguardo al recupero
abitativo delle frazioni e borgate.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di
attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai
fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con
particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi
di pubbliche calamità, valorizzando le associazioni di volontariato esistenti
nel territorio.
Art.8
SVILUPPO ECONOMICO
1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione
razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a
quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce
l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei
prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l’ordinata
espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative di cooperazione e di
autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
Art.9
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE TERRITORIALE
1. In conformità a quanto disposto dall’art.3, commi 5,6,7 ed 8 della Legge
8.6.1990 nr.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e
gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e
programmi dello Stato e della Regione, della Provincia e della Comunità
Montana Canal del Ferro Valcanale, il Comune provvede ad acquisire, per
ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati, delle formazioni sociali,
economiche e culturali operanti nel suo territorio.
Art.10
SERVIZI PUBBLICI
1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non
possono essere esercitati direttamente, può disporre con altri comuni o
enti interessati ed avvalendosi anche di attività di volontariato:
a) la costituzione di aziende speciali;
b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico
locale;
c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del
servizio;
d) la concessione a terzi;
e) la costituzione di un’apposita istituzione per l’esercizio di servizi sociali, non aventi
rilevanza imprenditoriale;
f) l’adeguamento alla legge nazionale sulla possibilità di usufruire degli obiettori di
coscienza.
Capo III
ENTI,AZIENDE,ISTITUZIONI DI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE
Art.11
TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITA’
1. Il Comune tutela e valorizza il principio di uguaglianza uomo-donna
garantendo anche attraverso azioni positive la parità giuridica, sociale ed
economica della donna, in modo da eliminare ogni causa limitativa.
2. Promuove la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi
collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi
dipendenti, nei quali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura superiore ai due terzi della composizione dell’organo, che viene
arrotondato per difetto nel caso in cui il numero dei componenti non sia
divisibile per tre. Tale percentuale viene indicata in linea di massima e
può essere derogata, nell’impossibilità di raggiungere le proporzioni
previste.
Art.12
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il Comune può concludere appositi accordi per la definizione e
l’attuazione di opere, di interventi o di programmi che, per la loro
realizzazione, richiedono l’azione integrata e coordinata di Comuni,
Comunità Montana, Provincia, Regione, di Amministrazioni Statali e di
altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge. Per
particolari iniziative da realizzare in zona montana il Comune darà
priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri
obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della
medesima.
Art.13
COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE
1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l’istituzione o la
partecipazione del Comune ad enti, associazioni, istituzioni, consorzi,
aziende e società, regola le finalità, l’organizzazione ed il finanziamento
degli enti. Per le aziende speciali e le istituzioni dovrà essere assicurato
che la loro attività si svolge conformemente agli indirizzi fissati e
secondo criteri di efficienza, efficacia, ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti,
aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune ovvero da esso
dipendenti e controllati, di cui al precedente comma, si applicano gli
art.32, comma 2, lett.n) e 36, comma 5 della legge 8.6.1990 N.142.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o
dell’intero organo esecutivo di un’azienda speciale o istituzione, la relativa
motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei
consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale
designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende o istituzioni di cui al
comma 1, debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere
comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi
compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private,
per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti
dalla legge.
Art.14
ISTITUZIONI
1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all’art.23 della
Legge 8.6.1990 N.142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio
Comunale, con le modalità di cui al 2° comma del precedente art.12 del
presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a
quello del Consiglio Comunale.
2. Il presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.
Egli ha la rappresentanza dell’Istituzione e cura i rapporti dell’Ente con gli
organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dalla Giunta Comunale, che lo sceglie tra i
dirigenti dalla qualifica apicale. Il restante personale è tratto
dall’organico comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell’Istituzione e le
competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che
disciplina, altresì, l’organizzazione interna dell’Ente, le modalità con le
quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di
controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei
servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Art.15
VIGILANZA E CONTROLLI
1. Il Comune esercita i poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai
precedenti articoli, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti
fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli
statuti che ne disciplinano l’attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sulla gestione degli enti,
istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale, in merito
all’attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e
società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune
negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura
dell’esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione
economico-finanziaria dell’ente, società e azienda e degli obiettivi
raggiunti.
TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE
Art.16
ORGANI
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il
Sindaco.
Capo I
CONSIGLIO COMUNALE
Art.17
COSTITUZIONE
1. L’elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei
consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso
di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti ed improrogabili.
4. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco entro
10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
5. E’ consigliere anziano il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di
voti.
6. Il Consiglio, procede, come suo primo atto, all’esame della convalida degli
eletti.
7. Le adunanze di cui al precedente comma sono presiedute dal Sindaco.
8. Nel caso in cui durante il quadriennio un seggio rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, il sopraindicato seggio è attribuito
al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo
eletto.
Art.18
GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento,
da uno o più componenti.
2. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
Art.19
COMMISSIONI CONSILIARI
1. Ai sensi dell’art.31, 4° comma della L.142/1990, il Consiglio Comunale può
avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio
proporzionale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al
successivo articolo 20, che ne disciplina altresì il funzionamento e le
forme di pubblicità dei lavori.
2. Le commissioni potranno essere:
a) permanenti per l’esame preventivo delle più importanti questioni di competenza del
Consiglio Comunale;
b) speciali per l’esame di materie di carattere particolare d’indagine conoscitiva,
d’inchiesta;
c) per le nomine di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale, per il
regolamento del C.C. ed altre indicate dal regolamento, di cui all’art.20.
Art.20
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno
due volte l’anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l’altra per
deliberare il conto consuntivo.
2. Il Consiglio si riunisce inoltre quando il Sindaco lo ritenga opportuno.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti
giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un
quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste,
nel limite delle competenze previste dal successivo articolo 22.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi
previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 21.
Alle sedute verrà data adeguata pubblicità.
Art.21
REGOLAMENTO INTERNO
1. Il Consiglio Comunale approva il regolamento del proprio funzionamento con
le stesse modalità previste dall’art.4 della L.8.6.1990 N.142.
Art.22
COMPETENZE DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali
di governo.
3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici
e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i
programmi di opere pubbliche, i progetti, i bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere
nelle dette materie;
c) la disciplina dello stato giuridico del personale, le piante organiche e le relative
variazioni;
d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la
modificazione di forme associate;
e) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
f) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende
speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali,
l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle
locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le
concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o
che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di
altri funzionari;
n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
o) eventuale determinazione del numero e della relativa composizione delle consulte di
settore di cui all’art.41.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non
possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo
quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del
Consiglio nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.
Capo II
GIUNTA COMUNALE
Art.23
COMPOSIZIONE
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero
massimo di 6 (sei) Assessori, di cui uno Vicesindaco .
2. Possono essere nominati Assessori due cittadini non facenti parte del
Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di Consigliere stesso. L’Assessore non consigliere
comunale partecipa alle sedute consigliari senza diritto di voto, con facoltà
di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di sua
competenza. Non può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
Art.24
NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione,
unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio
discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
Art.25
ASSESSORE ANZIANO
1. L’ordine di anzianità fra gli Assessori viene di norma stabilito dal Sindaco.
Qualora ciò non avvenga, l’anzianità è determinata dall’età dei candidati.
2. L’Assessore Anziano sostituisce il Sindaco, in mancanza o assenza del Vice
Sindaco, quando questi sia assente o impedito.
3. Non possono essere eletti assessore anziano e vicesindaco gli assessori non
facenti parte del Consiglio.
Art.26
CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la
determinazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle
sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del
Sindaco:
a) responsabili dei servizi;
b) consiglieri comunali;
c) esperti consulenti esterni.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza
assoluta dei componenti.
4. L’assessore che, senza giustificato motivo non partecipi a 3 sedute
consecutive della Giunta Comunale, decade dalla carica. La decadenza è
pronunciata dal Sindaco.
Art.27
COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera
attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge
al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o
dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario;
collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio,
riferisce annualmente e svolge attività propositive e di impulso nei
confronti dello stesso.
3. In particolare spettano alla Giunta:
a. attribuzioni di governo:
1) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
2) proporre eventualmente al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
3) operare scelte nell’ambito di discrezionalità amministrative, con l’indicazione dei
fini e l’individuazione delle scale di priorità, ovviamente, con l’osservanza degli indirizzi
dati dal Consiglio;
4) approvare con appositi atti deliberativi i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei
programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i
provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non
espressamente assegnati alla competenza del Consiglio Comunale o al Sindaco o
Segretario per effetto di legge o del presente statuto;
5) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati,
concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze
consiliari;
6) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire
l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del
procedimento, qualora tali attribuzioni non siano riservate al Sindaco;
7) nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, se tale adempimento
non sia attribuito al Sindaco;
8) adottare i provvedimenti di: assunzione, cessazione e su parere dell’apposita
commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale,
non riservati ad altri organi, secondo le modalità del T.U.3/57 ed il regolamento
organico vigente, nonché l’affidamento e la revoca degli incarichi previsti dall’art.36 del
presente statuto;
9) approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del
Consiglio;
10) disporre l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza
consiliare ex art.32 lett.m) della Legge 142/1990;
11) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, ordinario od amministrativo, come attore
o convenuto, ad approvare le transazioni;
12) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando
non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
13) adottare in via d’urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio,
compresi gli storni di fondi, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 gg. successivi
a pena di decadenza .
b. attribuzioni organizzative:
1) decidere in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi
gestionali dell’ente;
2) fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli
standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato;
3) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del
controllo economico interno di gestione se deliberata dal Consiglio;
4. La Giunta provvede, su proposta del Sindaco, con propria deliberazione da
comunicare al Consiglio, ove non sia già previsto negli indirizzi generali di governo,
all’organizzazione delle proprie attività per settori omogenei provvedendo nel contempo
ad individuare gli assessori ai quali è conferita la cura dei settori medesimi, su delega
del Sindaco ove sussista l’esercizio di poteri con rilevanza esterna.
Capo III
SINDACO
Art.28
CARATTERISTICHE
1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta nonché il
Consiglio Comunale, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici
e all’esecuzione degli atti.
3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al
Prefetto secondo la formula prevista dall’art.11 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
N.3.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica,
da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art.29
COMPETENZE QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell’ente e può stare in giudizio nei procedimenti
giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto con l’autorizzazione della
Giunta (vedi art.26 –Giunta);
b) nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli
indirizzi generali di governo;
c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico amministrativa del
Comune;
d) coordina e stimola l’attività dei singoli assessori;
e) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei
singoli assessori per sottoporli all’esame della Giunta;
f) concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni
pubbliche che interessano l’ente e che questi ultimi intendono rilasciare;
g) emette provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza, espropri, ecc. che la
legge assegna specificatamente alla sua competenza;
h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i
soggetti pubblici previsti dalla legge;
i) fa pervenire all’ufficio del segretario comunale le proprie dimissioni perché il
Consiglio Comunale prenda atto, contestualmente, della decadenza della Giunta
Comunale (art.34/8 e 37/7°c. della Legge N.142/1990);
l) convoca i comizi per i referendum consultivi;
m) adotta ordinanze ordinarie ;
n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,
istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano la loro attività
secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi
espressi dalla Giunta;
o) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;
p) impartisce direttive al segretario comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di
vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
q) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati, dal regolamento,
alle attribuzioni della Giunta, del segretario comunale;
r) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
s) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o
gestionale che lo statuto esplicitamente non abbia attribuito al segretario;
t) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione
e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
u) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di
collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti comunali.
Art.30
COMPETENZE QUALE ORGANO DI VIGILANZA
1. Il Sindaco:
a) promuove, tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative
sull’intera attività del Comune;
b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
c) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende
speciali, le istituzioni e le società per azioni, costituite o partecipate dal Comune,
tramite i rappresentanti legali delle stesse;
d) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento
delle loro funzioni nei confronti dell’istituzione (art.23/7°c. della Legge
N.142/1990).
Art.31
COMPETENZE ORGANIZZATIVE
1. Il Sindaco :
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione
del Consiglio Comunale e lo presiede,
b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina
regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze Consiliari e negli organismi pubblici di
partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
d) dispone la convocazione della Giunta per l’esame delle proposte iscritte da ciascun
assessore;
e) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un assessore
che assume la qualifica di vicesindaco;
f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
Art.32
COMPETENZE PER I SERVIZI STATALI
1. Il Sindaco:
a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la
qualifica ufficiale di P.S.;
b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale
previsti dall’art.38/1°c. della Legge N.142/1990;
c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la
sicurezza e l’ordine pubblico;
d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall’art.38/2°c. della Legge
N.142/1990 ed assume le iniziative conseguenti;
e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale (sentita la giunta).
Art.33
MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, REVOCA E SOSTITUZIONE
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non
comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due
quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Alla sostituzione dei singoli componenti la Giunta, dimissionari o cessati
dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco con proprio atto da
comunicarsi nella prima seduta del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco potrà procedere alla revoca ed alla sostituzione dei propri
rappresentanti presso aziende speciali ed istituzionali, secondo gli indirizzi
stabiliti dal Consiglio Comunale di cui alla lettera n) dell’art.22.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art.34
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
1. Per conseguire i fini dell’efficienza e dell’efficacia nell’azione
amministrativa, l’ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato
con apposito regolamento, in relazione al processo di decentramento
istituzionale conseguente il nuovo ordinamento delle autonomie, secondo i
seguenti criteri informatori per l’organizzazione del lavoro:
a) il superamento dell’attuale organizzazione settoriale verticalizzata e la introduzione
di moduli organizzativi di tipo orizzontale, idonei ad essere adeguati ed integrati
con procedure snelle in base agli obiettivi dell’azione amministrativa, attraverso il
metodo della programmazione e l’attività per progetti;
b) la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell’ente, finalizzata a
garantire l’efficacia dell’intervento dell’ente stesso nell’ambito di una o più materie
appartenenti ad un’area omogenea, viene individuata nel settore. Questo può
articolarsi in servizi ed in unità operative;
c) l’applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai
dipendenti responsabili di servizio di partecipare alla definizione dei metodi di
lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica
della rispondenza dei risultati agli obiettivi. La valorizzazione del lavoro collegiale
attuando il metodo di lavoro di gruppo, costituendo gruppi di lavoro, organizzando
conferenze di servizio;
d) la costituzione di un ufficio organizzazione e metodi, per l’analisi organizzativa e del
rapporto costi/benefici:
1. per migliorare sia l’utilizzazione del personale (in base ai carichi di lavoro)
superando l’attuale rigidità dell’organico e consentendo la necessaria mobilità
interna, sia la distribuzione delle risorse;
2. per individuare criteri di valutazione della produttività e la distribuzione dei relativi
incentivi;
3. per razionalizzare e semplificare le procedure, migliorando ed adeguando le
tecniche di lavoro, in ottemperanza alla Legge 7.8.1990 N.241 sull’azione
amministrativa;
4. per l’introduzione nell’organizzazione del lavoro dei sistemi e tecnologie avanzate
che consentano, sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure
e la disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
5. la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri
decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al
raggiungimento degli obiettivi dell’azione amministrativa;
6. l’accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di
aggiornamento.
Art.35
DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE DIPENDENTE
1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al precedente articolo con
apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi
dell’art.32-2° comma –lett.c)-della Legge 8.6.1990 N.142, si disciplinerà:
a) la dotazione organica del personale, l’organizzazione degli uffici e dei servizi (ruolo
e tabelle organiche del personale);
b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico, di estinzione del
rapporto di pubblico impiego ed il trattamento economico del personale, nel rispetto
della normativa derivante dagli accordi collettivi nazionali di cui alla Legge quadro
N.93/83 e 8°c.art.51 della L.142/90;
c) le garanzie del personale in ordine all’esercizio della libertà e dei diritti
fondamentali, recependo quanto previsto dalla Legge e dall’accordo collettivo
nazionale;
d) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, nonché le modalità di
funzionamento della relativa Commissione di disciplina, recependo le fonti normative
di cui al 9°c. dell’art.51 della L.142/90.
Art.36
SEGRETARIO COMUNALE
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale
sono stabiliti dalla legge .
2. Il Segretario Comunale nel rispetto degli atti in indirizzo degli organi
elettivi e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente:
a) coordina l’attività dei funzionari responsabili dei servizi, dirimendo eventuali
conflitti di attribuzioni e di competenza, esamina collegialmente i problemi
organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;
b) vigila affinchè gli uffici regolarmente adempiano all’istruttoria delle deliberazioni,
istruttoria della quale è responsabile; svolge attività di stimolo e controllo sulla
predisposizione degli atti esecutivi delle deliberazioni stesse;
c) in conformità a quanto previsto dalla L.241/1990 per ciascun tipo di procedimento
propone alla Giunta Comunale l’individuazione del settore responsabile
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento e procedimento in esecuzione della
avvenuta individuazione; indica e assegna all’interno di ciascun settore la
responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento con esclusione di atti
aventi rilevanza esterna;
d) esercita l’attività di presidente delle commissioni di gara per appalti, alienazioni,
locazioni, somministrazioni assumendo la responsabilità in ordine alle procedure
operative;
e) esercita l’attività di Presidente delle commissioni concorso per l’assunzione di
personale, assumendo la responsabilità in ordine alle procedure relative;
f) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta esprimendo su ogni proposta di
deliberazione il proprio parere in ordine alla legittimità che dovrà essere inserito
mediante citazione nel testo della deliberazione stessa;
g) cura l’attività di redazione dei verbali della Giunta e del Consiglio sottoscrivendo gli
stessi insieme al Sindaco. In caso di temporanea imprevedibile assenza e qualora
parte interessata il Segretario non possa partecipare all’atto, la redazione dei
verbali e la sottoscrizione degli stessi è garantita da un Assessore o da un
Consigliere designato dal Presidente.
Art.37
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
1. E’ istituita la figura del Vice Segretario comunale.
2. Il Vice Segretario comunale svolge funzioni vicarie del Segretario
comunale, lo coadiuva fattivamente e lo sostituisce nei casi di vacanza,
assenza od impedimento.
3. Le funzioni di Vice Segretario comunale sono attribuite dal Sindaco ad una
figura professionale in possesso dei requisiti per essere nominato
Segretario comunale.
Art.38
RESPONSABILI DI SERVIZIO
1. Viene definito responsabile di servizio il dipendente che sia a capo di una
unità operativa autonoma.
2. Al responsabile di servizio interessato deve essere richiesto il parere in
ordine alla sola regolarità tecnica e/o contabile su ogni proposta di
deliberazione.
3. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie
competenze e all’ambito di autonomia allo stesso assegnato.
Art.39
FORMA E TERMINI PER L’ESPRESSIONE DEI PARERI
1. I pareri dei Responsabili di Servizio di cui al precedente articolo 38
dovranno essere richiesti di norma almeno cinque giorni prima della seduta
dell’Organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della
Giunta o del Consiglio Comunale; essi dovranno essere espressi per iscritto
e raccolti dal Segretario Comunale che cura l’istruttoria delle
deliberazioni.
2. Per provvedimenti particolarmente complessi i Responsabili di Servizio
potranno chiedere una proroga per esprimere il loro parere, per una sola
volta e per un periodo massimo di dieci giorni; tale ulteriore proroga potrà
essere richiesta anche dal Segretario Comunale.
3. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente eseguibili) il
parere dovrà essere reso entro ventiquattr’ore dalla richiesta.
Art.40
COLLABORAZIONE ESTERNA
1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilire:
a) la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma;
b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
c) la natura privatistica del rapporto;
d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati
motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.
TITOLO IV
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 41
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
1. Il Comune riconosce, promuove, sostiene e valorizza gli organismi a base
associativa che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di
promozione sociale e civile, di salvaguardia dell’ambiente naturale e del
patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero
attraverso:
a) la messa a disposizione e l’organizzazione di idonee strutture logistiche esistenti;
b) la eventuale previsione di un adeguato capitolo di spesa nel bilancio;
c) l’istituzione di consulte di settore.
2. Il Consiglio Comunale, a norma della lettera "f" dell’art.32, secondo comma,
Legge 142/90, sentite le Consulte di settore, determina i criteri e le
modalità per l’affidamento dei servizi pubblici di base ad associazioni o ad
organizzazioni del volontariato, in modo da assicurarne una gestione
efficace, trasparente e con la diretta partecipazione degli utenti.
3. L’attività delle Consulte di settore e le norme generali di funzionamento
saranno stabiliti da successivo regolamento.
4. E’ assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi
riferimento locale, l’accesso alle strutture dell’Ente, per finalità di
interesse pubblico.
Art.42
ISTANZE,PETIZIONI,PROPOSTE
1. I cittadini singoli e associati possono rivolgere all’Amministrazione
Comunale istanze dirette a promuovere interventi per la migliore tutela
degli interessi collettivi.
2. Le petizioni e le proposte di iniziativa popolare si esercitano con la
presentazione delle medesime da parte di almeno il 20% degli elettori di
ogni comunità o di almeno 300 elettori del Comune.
3. A tali istanze, petizioni, proposte è data risposta scritta entro il termine
di 60 giorni dalla data di acquisizione degli atti, dal Sindaco, dalla Giunta o
dal Consiglio Comunale, a seconda delle rispettive competenze, dopo aver
ascoltato in apposita audizione i rappresentanti dei firmatari.
4. La materia verrà disciplinata da apposito regolamento.
Art.43
DIRITTO DI ACCESSO
1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli
atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le
modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio
degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento
dei costi, diritti e delle imposte di legge.
3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e
delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal
regolamento.
Art.44
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla
legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento
amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre i suoi effetti e di quelli che devono intervenirvi.
2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono
disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III-articolo7 e seguenti della
Legge N.241/1990.
Art.45
REFERENDUM CONSULTIVO
1. E’ ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del
Comune ove lo richiedano i 2/3 dei consiglieri assegnati ovvero il 20% degli
elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre
dell’anno precedente la richiesta.
2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
a) tributi;
b) tariffe;
c) contribuzioni;
d) bilancio.
3. Le modalità e le procedure verranno previste con opportuno regolamento.
Art.46
DIFENSORE CIVICO
1. A garanzia della imparzialità e del buon andamento amministrativo,
l’Amministrazione intende attivarsi per istituire presso la Comunità
Montana l’ufficio del Difensore Civico, su designazione dei Consiglieri
Comunali. La norma si intende di attività politica e programmatica.
TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art.47
FINANZA LOCALE
1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell’ambito
della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte,
tasse e tariffe .
3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le
entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo
della comunità ed integrano la contribuzione statale per l’erogazione dei
servizi pubblici indispensabili.
4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico
degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre
maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.
5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione
gratuita o di "prezzo politico" dei servizi di competenza del Comune,
devono garantire risorse finanziarie compensative, ai sensi dell’8°c.
dell’art.54 della L.142/90.
Art.48
CONTABILITA’ E BILANCIO
1. Il Consiglio Comunale delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di
previsione per l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità,
integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da
un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il Bilancio e i
suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la
lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli
atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del
responsabile dell’ufficio ragioneria (ufficio finanziario).
4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e
dimostrante nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del
patrimonio.
5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno
dell’anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della
Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all’efficacia dell’azione
amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi
e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai
capigruppo consiliari e ai revisori dei conti almeno 20 gg. prima della
discussione in Consiglio Comunale.
6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto
dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria Comunale tre
giorni prima della seduta consiliare.
Art.49
ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI
1. L’ordinamento contabile, l’amministrazione del patrimonio e la disciplina dei
contratti saranno normati da apposito regolamento.
Art.50
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio
dei revisori composto da tre membri.
2. Per i requisiti dei componenti, la composizione e la durata in carica al
suddetto collegio si fa riferimento all’art.57 della Legge 8.6.1990 N.142,
nonché all’art.6/quinquies del D.L.12.1.91 N.6 conv. in L.15.3.91 N.80:
3. Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto, rispettivamente, il maggior
numero di voti, purchè non inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati.
In caso di parità sarà eletto il più anziano.
4. Non possono essere eletti revisori dei conti parenti od affini entro il
quarto grado a componenti della Giunta Comunale.
5. I componenti non sono revocabili, salvo inadempienza nel mandato e sono
rieleggibili per una sola volta.
6. I revisori hanno personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del
Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del
Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; i suddetti diritti non sono
delegabili.
7. La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di
previsione, il rendiconto, le variazioni di bilancio; comunque l’eventuale
assenza, qualora l’avviso di convocazione sia stato recapitato con almeno
tre giorni di anticipo, non impedirà all’Organo di deliberare.
8. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione
di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento
di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta
di deliberazione del Conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai
Capigruppo con l’avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.
9. Il Collegio, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai
costi degli uffici e servizi, secondo le norme del regolamento di contabilità,
al fine di attivare controlli interni di gestione.
10. Tale rilevazione contabile dei costi prevede:
a) sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili ai singoli uffici (settori unità
operative);
b) elaborazione di indici di produttività;
11. La relazione di cui all’8° comma è corredata da una parte economica che
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
12. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro
doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità
nella gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio
Comunale.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.51
REGOLAMENTI COMUNALI
1. Sino all’adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in
vigore, nelle parti non contrastanti col presente Statuto, i seguenti
regolamenti comunali:
a) Regolamento per le sedute del Consiglio Comunale;
b) Regolamento per l’esercizio del diritto dei cittadini a prendere visione dei
provvedimenti comunali;
c) Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle Commissioni permanenti del
Consiglio Comunale;
d) Regolamento norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed
autentificazione delle firme;
e) Regolamento igienico edilizio;
f) Piano Regolatore Comunale Generale del Comune di Tarvisio;
g) Regolamento di fognatura;
h) Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile;
i) Regolamento comunale di igiene urbana per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(DPR915/82);
l) Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(DPR915/82);
m) Regolamento comunale per il servizio delle affissioni e delle pubblicità ;
n) Regolamento per la distribuzione del Gas Metano;
o) Regolamento Organico per i dipendenti comunali;
p) Regolamento modalità concorsi e criteri di valutazione delle prove e dei titoli-norme
d’accesso;
q) Regolamento di servizio dei componenti il Corpo Vigili Urbani;
r) Regolamento per la somministrazione di vestiario al personale salariato;
s) Regolamento per il servizio di economato;
t) Regolamento di polizia mortuaria;
u) Regolamento per l’applicazione della T.O.S.A.P.;
v) Regolamento occupazione sottosuolo pubblico delle strade e delle piazze comunali
con cavi, tubazioni etc.;
z) Regolamento per le licenze e concessioni sulle strade comunali;
aa)Regolamento per la concessione delle aree alle ditte dello spettacolo viaggiante;
bb)Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio;
cc)Regolamento per il servizio pubblico di autoveicoli da piazza per trasporto di
persone;
dd)Piano della rete distributiva del commercio e dei pubblici esercizi;
ee)Regolamento per la disciplina del Commercio ambulante su aree pubbliche;
ff) Regolamento per l’uso del campo Polisportivo Città di Tarvisio;
gg)Regolamento di agibilità del Campo giochi di Cave del Predil;
hh)Regolamento per l’uso del Campo sportivo Frazione di Cave del Predil;
ii) Regolamento uso parchi giochi per bambini;
ll) Regolamento per l’uso delle palestre delle scuole medie ed elementari di proprietà
comunale;
mm)Regolamento tipo di condominio per edifici di proprietà comunale;
nn)Regolamento per assegnazione alloggi;
oo)Statuto del Centro Comunale Anziani di Tarvisio;
pp)Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio;
qq)Regolamento per il funzionamento del Centro Culturale.
Art.52
MODIFICHE ALLO STATUTO
1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere
deliberate secondo le modalità di cui al terzo comma dell’art.4 della L.
8.6.1990 N.142.
2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia
trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.
3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se
non è contestuale all’adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal
giorno di entrata in vigore dello stesso.
Art.53
ABROGAZIONE DI NORME CONTRASTANTI
1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o
deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio Comunale
antecedentemente all’adozione del presente Statuto che risultassero in
parte contrastanti con esso si intenderanno abrogati nelle parti
contrastanti.
Art.54
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del
competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione e affisso all’albo comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute
pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per
essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all’originale dello Statuto la
dichiarazione dell’entrata in vigore.
5. Allo Statuto verrà data adeguata pubblicità.
Il presente STATUTO COMUNALE
è stato approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale:
n.70 del 11.6.1991 – ravvisata legittima il 27.11.1991 al n.65537 di prot.
n.72 del 13.6.1991 – ravvisata legittima il 27.11.1991 al n.65538 di prot.
n.118 del 30.10.91 – ravvisata legittima il 27.11.1991 al n.87458 di prot.
è stato adeguato con deliberazioni del Consiglio Comunale:
n.42 del 29.04.1994
n.52 del 05.05.1994
n.55 del 27.05.1994 – ravvisata legittima il 05.07.1994 al n.12199 di prot.
n.105 del 23.12.1998
n. 13 del 17.03.1999 – ravvisata legittima il 19.04.1999 al nr. 25773 di prot.
n. 12 del 13.02.2001 – ravvisata legittima il 05.03.2001 al nr.21555 di prot.-Reg.838
- è stato ripubblicato all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 12.03.2001 al
11.04.2001 come da referto di ripubblicazione in calce ai suddetti atti
- è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 04.04.2001 pag.
3950.
Premesso quanto sopra
IL SEGRETARIO COMUNALE
NE DICHIARA L’ENTRATA IN VIGORE
ILSEGRETARIO GENERALE
(dr. Federico Varutti)
Il suddetto statuto è stato inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella
raccolta ufficiale degli statuti con nota del 15.05.2001 prot. nr.7489.
SOMMARIO
TITOLO I – Principi generali ed elementi costitutivi del Comune.
Capo I - Caratteristiche del Comune
Articolo 1 – Principi Generali
Articolo 2 – Popolazione e territorio
Articolo 3 – Principi Ispiratori
Capo II – Funzioni del Comune
Articolo 4 – Tutela della salute
Articolo 5 – Tutela del patrimonio naturale
storico e artistico
Articolo 6 – Promozione dei beni culturali,
dello sport e del tempo libero
Articolo 7 - Assetto e utilizzazione del
territorio
Articolo 8 – Sviluppo economico
Articolo 9 – Programmazione economicosociale
e territoriale
Articolo 10 – Servizi pubblici
Capo III – Enti, Aziende, Istituzioni di società a
partecipazione comunale
Articolo 11 – Tutela delle pari opportunità
Articolo 12 – Accordi di programma
Articolo 13 - Costituzione e
partecipazione
Articolo 14 – Istituzioni
Articolo 15 – Vigilanza e controlli
TITOLO II – Organi del Comune
Articolo 16 – Organi
Capo I – Consiglio Comunale
Articolo 17 – Costituzione
Articolo 18 – Gruppi Consiliari
Articolo 19 – Commissioni Consiliari
Articolo 20 – Convocazione del Consiglio
Articolo 21 – Regolamento interno
Articolo 22 – Competenze del Consiglio
Capo II – Giunta Comunale
Articolo 23 – Composizione
Articolo 24 – Nomina della Giunta Comunale
Articolo 25 – Assessore Anziano
Articolo 26 – Convocazione e
funzionamento della Giunta
Articolo 27 – Competenza della Giunta
Comunale
Capo III – Sindaco
Articolo 28 – Caratteristiche
Articolo 29 – Competenze quale organo di
amministrazione
Articolo 30 – Competenze quale organo di
vigilanza
Articolo 31 – Competenze organizzative
Articolo 32 – Competenze per i servizi
statali
Articolo 33 – Mozione di sfiducia
costruttiva, revoca e sostituzione
TITOLO III – Organizzazione degli uffici e del personale
Articolo 34 – Principi e criteri direttivi
Articolo 35 – Disciplina dello Status del
personale dipendente
Articolo 36 – Segretario Comunale
Articolo 37 – Il Vice Segretario Comunale
Articolo 38 – Responsabili di servizio
Articolo 39 – Forma e termini per
l’espressione dei pareri
Articolo 40 – Collaborazione esterna
TITOLO IV – Capo I – Partecipazione popolare
Articolo 41 – Libere forme associative
Articolo 42 – Istanze, petizioni, proposte,
interrogazioni
Articolo 43 – Diritto di accesso
Articolo 44 – Partecipazione al
procedimento amministrativo
Articolo 45 – Referendum consultivo
Articolo 46 – Difensore civico
TITOLO V – Ordinamento finanziario
Articolo 47 – Finanza locale
Articolo 48 – Contabilità e bilancio
Articolo 49 – Ordinamento contabile e
disciplina dei contratti
Articolo 50 – Revisione economicofinanziaria
TITOLO VI – Norme transitorie e finali
Articolo 51 – Regolamenti comunali
Articolo 52 – Modifiche allo Statuto
Articolo 53 – Abrogazione di norme
contrastanti
Articolo 54 – Entrata in vigore


